Il sindaco di Villaperuccio Antonello Pirosu ha emanato un’ordinanza sindacale N. 06 “MISURE IN MATERIE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGEZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” che prevede la chiusura temporanea delle scuole.
Si riporta uno stralcio dell’ordinanza sindacale:
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, qui tutte integralmente richiamate, per l’intero arco della giornata, con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze che:
– è fatto obbligo sull’intero territorio comunale di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento sociale e l’igiene accurata e costante delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina;
– è sospesa l’attività didattica nelle scuole primarie e dell’infanzia;
– è sospeso il servizio di trasporto Scolastico Comunale;
– sono sospese le gare di calcio nel locale stadio Comunale;
– è disposta la chiusura immediata del parco giochi Comunale;
– è disposta la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande entro le ore 23:59 in tutti i giorni della settimana, eccetto il sabato e prefestivi, dove la chiusura è posticipata alle ore 00:30.
In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall’art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 nº 35, anche in combinato disposto con l’art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 nº 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 nº 74.
DEMANDA
A tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite.
DISPONE
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzione del Comune.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna o ricorso traordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa.
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