Il presidente Christian Solinas ha firmato la nuova Ordinanza n° 10 che proroga fino al 6 aprile 2021 le disposizioni attuate dal 5 marzo del 2021.
Nel testo si riportano solo 2 articoli:
ART.1) L’ordinanza n.5 del 5 marzo 2021 è prorogata fino al 6 aprile 2021;
ART.2) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza con
riferimento agli ingressi nella regione Sardegna, si fa espresso rinvio al DPCM 2
marzo 2021 e relativi allegati.
Le disposizioni nell'Ordinanza n°5
L’Ordinanza n° 5 riportava le seguenti misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della Sardegna:
ART.1) Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in
Sardegna, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco accedendo alla sezione
“Nuovo Coronavirus” nella home page del sito istituzionale della Regione
Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l’applicazione “Sardegna
Sicura” scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android.
Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta
registrazione unitamente alla carta d’imbarco e a un documento d’identità in
corso di validità.
All’interno della suddetta registrazione potrà essere inserita anche quella dei
minori a carico che viaggiano con il soggetto dichiarante.
La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all’imbarco, la
ricevuta dell’avvenuta registrazione.
ART. 2) Tutti i soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al
traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei
Compartimenti marittimi della Regione o che facciano rientro dopo aver
attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti a
registrarsi secondo le modalità previste nel precedente articolo 1. I comandanti
e/o gli armatori delle predette unità sono tenuti a verificare, preliminarmente
all’imbarco, il possesso della ricevuta di avvenuta registrazione, vietando
l’imbarco ai soggetti non muniti.
ART.3) I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati dalla
Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 5 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del
Regolamento n.2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla
tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell’ordine, i
Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti. Decorso il termine
suindicato, i dati verranno eliminati: i dati personali non sanitari raccolti in
attuazione dell’art. 1 potranno essere conservati dall’amministrazione regionale
per finalità statistiche ed informative.
ART.4) Attraverso la piattaforma di cui all’articolo 1, i passeggeri in arrivo possono dare atto dell’avvenuta vaccinazione (si intende per avvenuta vaccinazione
l’inoculazione di entrambe le dosi) e/o sottoposizione all’esame diagnostico
molecolare del tampone rino-faringeo per covid-19 e/o sottoposizione all’esame
del tampone antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore dalla
partenza.
I soggetti che non siano stati vaccinati o che non si siano sottoposti al tampone
prima dell’arrivo in Sardegna, dovranno alternativamente:
a) recarsi presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, al fine di sottoporsi al
tampone rapido antigenico. In caso di tampone antigenico negativo, il
soggetto può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i
dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con terzi e sottoporsi
nuovamente a tampone antigenico, presso sanitario di propria fiducia, al
quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone. In
caso di esito positivo, il soggetto dovrà seguire le ordinarie procedure
previste dalla normativa vigente per i casi Covid-19 positivi;
b) recarsi, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, presso una
struttura autorizzata (pubblica o privata accreditata) e sottoporsi al tampone
molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne
comunicazione all’Azienda sanitaria territorialmente competente;
c) porsi obbligatoriamente in isolamento fiduciario, dall’ingresso in Sardegna
per i successivi dieci giorni, presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera
scelta ovvero, per i non residenti, all’Azienda sanitaria territorialmente
competete per il tramite del numero verde.
L’Assessorato regionale della Sanità, per il tramite delle aziende sanitarie ed i
COR.SA, provvede a dare esecuzione al presente articolo in accordo con le
società di gestione aeroportuale, nonché con l’autorità del sistema portuale del mare di Sardegna.
Comment here