In riferimento all’articolo apparso nella giornata di ieri primo maggio dal titolo “Turismo: Zedda “Finanziamenti micro imprese cumulabili”. La legge dice il contrario.” occorre rettificare alcuni passaggi che sono sfuggiti durante la ricerca fatta per verificare le segnalazioni pervenute, alla redazione del giornale, da alcuni imprenditori. L’oggetto del contendere era incentrato sull’impossibilità di poter presentare la domanda qualora l’imprenditore avesse richiesto anche i benefici del decreto “Cura Italia”. Quesito ampiamente spiegato nelle FAQ della Regione Sardegna stilate a supporto di tutte quelle richieste di chiarimento presentate dai vari utenti e per facilitare la compilazione della modulistica di per sé sufficientemente comprensibile.
Al link http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200428170302.pdf si possono leggere le varie indicazioni e in merito al cumulo si specifica che “Il 19 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM (2020) 1863 final, un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all’economia nel contesto della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.La Comunicazione segue e integra le prime indicazionifornite dalla Commissione nella Comunicazione “Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19″ del 13 marzo 2020”. Il quadro è stato ulteriormente esteso ed integrato il 3 aprile, con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 finale cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020. Il “Temporary Framework” si basa sull’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea(TFUE), che:-al paragrafo 2, lettera b), dichiara compatibili con il mercato internogli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (esimendo, dunque, tali tipi di aiuti dall’obbligo di previa approvazione da parte della Commissione UE); -al paragrafo 3, lettera b), dispone che possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro (previa approvazione della Commissione UE, al fine di valutare il carattere mirato alla finalità e la loro adeguatezza e proporzionalità).Le tipologie di aiuti ammissibili e le intensità di aiutosono state implementate dalla successiva Comunicazione del 3 aprile. Con tale intervento, gli Stati membri sono, tra l’altro, ora autorizzati aconcedere, fino al valore nominale di 800 mila euro per impresa, prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio o fornire capitale. Pertanto, alla luce delle nuove comunicazioni, gli aiuti eventualmente richiesti dalle imprese attraverso il Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto Liquidità”) potranno essere cumulati, con altre misure consentite in via ordinaria, come gli aiuti “de minimis” (portandosil’entità dell’aiuto per impresa a 1 milione di euro) e con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework. Spetterà agli organismi pubblici verificare sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) il controllo del cumulo della parte relativa alle sovvenzioni.”
Sentita anche l’assessora Alessandra Zedda ci ha confermato che il documento è in continuo aggiornamento in modo che chiunque abbia dei dubbi possa risolverli nell’immediatezza e che, al momento della sua dichiarazione alla stampa, era già stato inserito la possibilità del cumulo con altre domande. Le richieste pervenute dal 29 aprile sono circa 300 come conferma la Zedda e tutte saranno analizzate nel più breve tempo possibile in modo che tutte quelle imprese che si trovano in sofferenza possano usufruire del beneficio. L’intento dell’assessora è di aumentare anche la cifra messa a disposizione dalla Regione, che ammonta a circa 15milioni di euro, per soddisfare le esigenze di tutti gli imprenditori.
Comment here