“Uno stanziamento una tantum – sottolinea l’Assessore Biancareddu – per cercare di venire incontro in più possibile alle evidenti difficoltà che anche le palestre e le persone che ci lavorano possano avere un minimo ristoro in attesa di tempi migliori che speriamo tutti, arrivino quanto prima, per poter riaprire.”
Il contributo complessivo straordinario, destinato alle palestre e alle scuole di danza affiliate ad una Federazione o ad Ente di promozione sportiva che gestiscono una o più palestre o scuole di danza, non è cumulabile con altri contributi o indennità concessi, nell’anno 2021 dalla Regione per le medesime finalità e devono risultare, alla data di presentazione della domanda di contributo, regolarmente iscritte all’albo regionale delle associazioni – società sportive.
Per palestra si intende un luogo chiuso, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce, destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, con esclusione degli impianti natatori.
Sono escluse, pertanto, le palestre destinate ad usi diverso da quello sportivo, quali ad esempio le palestre destinate ad attività legate al benessere o ad uso sanitario. Sono altresì escluse le palestre di proprietà pubblica, quali, ad esempio, le palestre scolastiche e universitarie.
Il contributo stanziato è finalizzato al sostegno finanziario degli aventi diritto, quale contributo a fondo perduto una tantum per le spese di gestione sostenute, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021 (quali spese di locazione, rate di mutuo da pagare, spese di leasing, spese di energia elettrica, spese telefoniche e di connettività internet, spese di personale, spese di sanificazione, etc.), incrementate del 10 per cento della differenza tra le entrate del primo trimestre del 2019 rispetto al primo trimestre del 2021, al fine di garantire la ripartenza.
L’importo spettante a ogni soggetto sarà determinato, in base al totale dei metri quadrati delle palestre, alle giornate ed alle ore di gestione su base mensile e su base annuale, fermo restando il fatto che il contributo spettante pro quota non potrà essere superiore all’importo delle spese sostenute.
Fonte: Comunicato stampa
Comment here