Politica regionalePrimo Piano

Ingresso in Sardegna: nuova Ordinanza di Solinas

Condividi

Titolo articolo

Dopo le polemiche di questi giorni, il Presidente Christian Solinas ha emesso una nuova Ordinanza, la n°9. L’Ordinanza “regolamenta” l’ingresso nell’Isola a tutela dei cittadini. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza avranno validità da domani 18 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021.

Riportiamo di seguito i punti più saglienti dei 7 articoli in essa contenuti.

ART.1) L’ingresso in Sardegna con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni
diverse da quella principale (c.d. seconde case) da parte di persone “non
residenti” è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di
salute e, comunque, secondo le prescrizioni dell’Ordinanza regionale n.5/2021.
ART.2) I vettori e gli armatori:
– prima dell’imbarco dei passeggeri acquisiscono e verificano, oltre alla
ricevuta dell’avvenuta registrazione dei passeggeri sull’applicazione
“Sardegna Sicura”, di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza n.5/2021, la
documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 2
marzo 2021 per gli spostamenti dalle Regioni di provenienza e dall’articolo
1 della presente Ordinanza;
– vietano l’imbarco nel caso in cui la predetta documentazione non sia
completa o i passeggeri non siano in possesso dei sopracitati requisiti.
ART.3) Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta il personale sanitario di
ATS nelle attività di monitoraggio e controllo delle certificazioni di avvenuta
vaccinazione e di sottoposizione al tampone molecolare o antigenico, dichiarate
dai passeggeri sulla piattaforma “Sardegna Sicura” di cui all’articolo 4
dell’Ordinanza n.5/2021.
Le Società di gestione degli aeroporti e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sardegna, in coordinamento con i competenti organi statali, individuano
all’interno degli scali le aree nelle quali il personale di ATS e del CFVA svolge le
suddette attività di verifica.
ART.4) I sindaci, in qualità di Autorità di protezione civile e sanitaria, vigilano sul
rispetto delle disposizioni dell’Ordinanza n.5/2021, disponendo idonee misure di
monitoraggio e controllo sul rispetto della permanenza domiciliare nei centri
abitati, attraverso la Polizia locale e le Compagnie barracellari, e
trasmetteranno i dati raccolti alla Sala Operativa Regionale della Direzione
Generale della Protezione Civile.
Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale vigila sul rispetto delle disposizioni
dell’Ordinanza n.5/2021, disponendo idonee misure di monitoraggio e controllo
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
IL PRESIDENTE
8/8
sul rispetto della permanenza domiciliare nelle aree rurali e montane, in quelle
costiere e negli ambiti non ricompresi nei centri urbani.
ART.5) I passeggeri che, in attuazione dell’articolo 4 dell’Ordinanza n.5/2021, si sono
sottoposti al tampone rapido antigenico al quinto giorno successivo a quello di
sottoposizione al primo tampone presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, o
che si sono sottoposti al tampone molecolare entro 48 ore dall’ingresso nel
territorio regionale, devono dare atto dell’avvenuto adempimento attraverso la
piattaforma di cui all’articolo 1 della medesima Ordinanza.
ART.6) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si fa
espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati.
ART.7) Le disposizioni contenute nella presente ordinanza avranno validità dal 18
marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5 che
avrà decorrenza dal 23 marzo 2021.

L’Ordinanza n°9

Fonte: comunicato Regione Sardegna

 

[ultimate_author_box user_id="17" template='uab-template-2']

Comment here