La sezione quinta del Consiglio di Stato ha bocciato, il 10 Settembre, il ricorso contro una multa di circa 500mila euro (imposta dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti) presentato dalla Tirrenia Cin (Compagnia Italiana di Navigazione spa), del gruppo Onorato; il pacchetto di sanzioni era stato imposto dal Ministero dei Trasporti per le violazioni al contratto di servizio relativo alla continuità territoriale per la Sardegna che prevedeva importi per circa 72 milioni di euro l’anno.
Al centro del contenzioso amministrativo, prima al vaglio del Tar del Lazio e poi del Consiglio di Stato che hanno confermato la sanzione, l’utilizzo, nel 2018, di navi difformi da quelle previste dal contratto pubblico.
Nel provvedimento del Consiglio di Stato, nel giugno 2018, il ministero contestava alla compagnia una serie di violazioni contrattuali della Convenzione concernenti l’utilizzo, per 20 giorni effettivi, dell’unita’ navale Moby Tommy sulla linea Civitavecchia – Olbia, nel periodo dal 1 al 20 aprile 2018.
“Il ministero osservava, in particolare, che: a) la nave M/t Moby Tommy, di 32.302GT di stazza lorda, era dotata di 263 posti in poltrone reclinabili collocate in apposito salone e di capacità di trasporto di sole autovetture pari a 680 auto; b) il numero dei posti poltrona risultava inadeguato sia in relazione allo standard di qualità percentuale dei posti poltrona/totale passeggeri posto come obiettivo nella Carta dei Servizi (34% sul totale dei posti fissi), sia in relazione al numero minimo (440) di posti poltrona stabilito in Convenzione; c) la capacità di trasporto di sole autovetture prevista sulla linea in questione risultava essere di 820 unità e la stazza lorda internazionale richiesta risultava essere di 39.500 GT. A fronte di ciò, la Compagnia non aveva fatto pervenire alcuna documentazione relativamente all’impiego straordinario e temporaneo della nave M/t Moby Tommy sulla linea in questione relativamente al periodo indicato” (fonte Il Secolo XIX).
Per questo motivo, nel dare ordine di esecuzione dall’autorità amministrativa, lo stesso Consigli di Stato specifica che il Tar “non ha affatto integrato il dettato convenzionale come sostenuto dall’appellante, ma ha semplicemente ritenuto legittimo che al comportamento non corretto del concessionario conseguisse l’applicazione di penali in piena applicazione della Convenzione”.
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