Sud Sardegna

Il Comune di Fluminimaggiore per dieci giorni diventa “zona rossa”

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A darne notizia è il primo cittadino Marco Carrias costretto a dichiarare per dieci giorni Zona Rossa il comune di Fluminimaggiore visto l’aumentare dei casi di Covid 19 tra i suoi cittadini.

“Purtroppo a causa dell’evolversi in negativo della situazione Covid, ci siamo visti costretti a dichiarare per dieci giorni la zona rossa. – scrive il Sindaco nella pagina ufficiale del Comune – Mi auguro che quel che sta accadendo sia di monito per tutti perché in futuro vengano osservate in maniera rigorosa le regole previste per il contenimento della pandemia. Compreso, ovviamente, il vaccino.”

Qui di seguito le disposizioni obbligatorie

Ordinanza sindacale di zona rossa a Fluminimaggiore, la parte degli obblighi.

Utilizzo obbligatorio di mascherine per la protezione delle vie respiratorie anche all’aperto, con decorrenza immediata e fino alla decadenza dell’ordinanza;

In relazione agli spostamenti:

1.È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative ovvero per motivi di salute con autocertificazione. È consentito sempre il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E’ consentito l’ingresso in entrata e in uscita per viaggi che siano stati prenotati in aereo o nave prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

2.È consentito, a un solo componente del nucleo familiare, per non più di una volta al giorno, lo spostamento per gli interventi necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile, consistenti nelle operazioni colturali che la stagione impone, ovvero per accudire gli animali allevati.

3.Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del sopracitato decreto.

In relazione alla didattica e alle istituzioni scolastiche:

E’ disposta la chiusura delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. Resta salva la possibilità di svolgere attività con modalità a distanza.

E’ disposta la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero e le attività extrascolastiche.

In relazione alle manifestazioni:

Sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose.

Sono previste limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto nel rispetto dei protocolli Covid e sanitari predisposti dalla Chiesa Cattolica e dalle altre confessioni religiose;

In relazione alle attività commerciali:

Restano aperte tutte le attività commerciali per qualsiasi tipologia di prodotto, resta chiuso il mercato settimanale all’aperto.

In relazione alle attività dei servizi di ristorazione:

1.È sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno di ristoranti e pizzerie e nelle loro adiacenze;

2.Nei ristoranti pizzerie dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande;

3.La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno delle attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

4.Restano chiuse le altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.).

In relazione alle attività dei servizi alla persona:

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.) restano consentiti i servizi alla persona individuati dall’allegato 24 del DPCM 2 marzo 2021 ovvero lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, tintorie e servizi di pompe funebri e attività connesse.

In relazione all’attività motoria e sportiva

1.Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3 di cui al D.P.C.M. 02.03.2021, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

2.È disposta la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, e impianti sportivi, anche se privati;

3.È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale nel rispetto della distanza di almeno due metri.

In relazione ai luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico:

1.Sono sospesi i servizi dei luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, anche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione;

2.È disposta la chiusura di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

3.Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico anche all’aperto.

4.È disposta la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura (anche extrascolastiche), di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

IN RELAZIONE AL COMUNE:

Il Comune sarà chiuso al pubblico fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali. Il pubblico potrà interloquire con gli uffici attraverso i contatti reperibili sul sito istituzionale.

E’ disposta la sospensione dei congressi, e di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

INOLTRE:

È fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 22,00 di ciascun giorno fino alle ore 5:00 del giorno successivo (coprifuoco), se non per motivi di lavoro e salute;

È fatto obbligo di usare sull’intero territorio e per l’intera giornata protezioni delle vie aeree anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.

È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, nei luoghi pubblici e inoltre sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose anche all’interno di abitazioni private;

È disposta l’applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private;

Per quanto non espressamente previsto, e non in contrasto, con la presente ordinanza, si rinvia integralmente alla normativa statale disciplinante le così dette “zone rosse

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