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Covid: parte il 6 agosto l’uso del Green Pass per accedere in alcuni luoghi chiusi o eventi pubblici

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Proroga emergenza fino al 31 dicembre 2021 , deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni. Dal 6 agosto per poter accedere in alcuni luoghi al chiuso o eventi pubblici, sarà obbligatorio possedere il Green Pass.

Le certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), possono essere rilasciate con: l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2, la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 e hanno validità 6 mesi o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (in questo caso la validità è di 48 ore).

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:

servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

sagre e fiere, convegni e congressi;

centri termali, parchi tematici e di divertimento;

centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

concorsi pubblici.

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Zone a colori

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall’entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:

il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;

il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Le Regioni restano in zona bianca se: 

– l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

– il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

oppure

il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.

Da bianca a gialla

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla.

L’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento.

Da giallo ad arancione

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

Da arancione a rosso

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive, il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

Per ulteriori informazioni qui

Fonte: Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri

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