È stato approvato dal Consiglio dei ministri il nuovo decreto legge per contrastare l’emergenza Covid, previsto lo stop alla zona gialla in Italia fino al 30 aprile.
Dal 7 aprile al 30 aprile, per le Regioni in zona gialla saranno applicate le misure stabilite per la zona arancione”. Comunque, “in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga” e “possono essere modificate le misure stabilite”
E ancora, per lo stesso periodo, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.
Per il comparto scolastico delle zone rosse sarà assicurato le lezioni in presenza sull’intero territorio nazionale solo per gli studenti della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, cioè la prima media. Nessuna deroga potrà essere adottata dalle Regioni. Le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado “si svolgono esclusivamente in modalità a distanza”.
Nelle zone gialla e arancione, invece, le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.
Nelle stesse zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivita’ didattica, “affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50%, e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.
Inserito nel decreto la non punibilità dei “vaccinatori” quando hanno agito seguendo le procedure corrette previste per la somministrazione del vaccino e, quindi, l’uso è avvenuto in conformità con le indicazioni contenute nelle circolari pubblicate sul sito del ministero e nel “foglietto illustrativo”. Mentre sarà obbligatoria la vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e socio/sanitarie pubbliche e private, in farmacie, parafarmacie e studi professionali.
Il lavoratore che rifiuterà di vaccinarsi potrà essere assegnato ad altre mansioni che non comportino rischi di diffusione del contagio e se questo non sarà possibile la retribuzione non sarà dovuta. La disposizione vale anche per gli autonomi.
Sbloccati anche i i concorsi (circa 110mila posti) e introduce procedure concorsuali semplificate. Tra le principali novità si prevede una prova scritta e una prova orale nei soli concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale.
Sono esclusi dalle procedure semplificate i concorsi per alcune categorie tra cui magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari, appartenenti al comparto sicurezza e difesa, personale della carriera diplomatica e prefettizia.
Per consentire lo svolgimento delle prove in sicurezza si prevede l’obbligo per i candidati di produrre la certificazione di un test antigenico anche negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Inoltre: la durata massima della prova limitata a un’ora; lo svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale.
Fonte: AGI
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